Dura lex sed lex dicevano i latini. La Corte di Costituzione con la sentenza n. 199/2016 ha, di fatto, demolito ogni speranza di evitare il pagamento del bollo per i veicoli storici di età compresa fra i 20 e 30 anni. Il Governo Renzi, che aveva promosso il ricorso alla Corte, ha quindi “vinto”.

La sentenza della Suprema Corte ha dichiarato illegittime le normative emanate dalle regioni Umbria e Basilicata, ritenendo che la competenza legislativa per i tributi erariali sia di competenza esclusiva dello Stato. L’art. 117 della costituzione, infatti, afferma che “Lo stato ha legislazione esclusiva […] per il sistema tributario e contabile”.

Di fatto, quindi, il mezzo storico – sia esso moto o auto – per non pagare il bollo deve “compiere” 30 anni.

Ad oggi in Trentino la normativa prevede quanto segue (fonte Provincia Trento):

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali

  • costruiti da oltre trent’anni (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.

L’esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di

Euro 25,82 per gli autoveicoli

Euro 10,33 per i motoveicoli.

La tassa forfettaria è dovuta per l’intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.

Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:

  • costruiti da oltre vent’anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico – riconducibili ad apposite determinazioni dell’ASI, della FMI, del Registro Storico Lancia, del Registro Italiano FIAT e del Registro Italiano Alfa Romeo –  erano previste dalla normativa nazionale le medesime agevolazioni fiscali.

A seguito della Legge di stabilità per il 2015 che all’art.1 comma 666 ha fatto venir meno l’agevolazione  per i veicoli ultraventennali, la Provincia Autonoma di Trento con Legge Provinciale n.9 del 3 giugno 2015 ha nuovamente disposto che  dal 1° gennaio 2015 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, di anzianità compresa tra i venti e i trenta anni, classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei seguenti registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Federazione motociclistica italiana, Registro storico dell’Automobile club d’Italia.

In caso di utilizzazione su pubblica strada anche tali veicoli  sono assoggettati a una tassa di circolazione fissa annua, riferita all’anno solare, di 25,82 euro per gli autoveicoli e di 10,33 euro per i motoveicoli.

Rimane da verificare cosa faranno ora, dopo questa sentenza, le Regioni come il Trentino (sia la Provincia di Trento che di Bolzano), Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Lazio che non fanno pagare il bollo per i veicoli in età ricompresa fra i 20 e 30 anni. Ragionando ci troviamo in un momento storico assurdo dove abitanti di una regione piuttosto che di un’altra sono soggetti a discriminazioni territoriali per il pagamento del bollo.

Cominciano ad essere molti gli interventi sulle riviste specializzate e sul web, nessuno però si preoccupa di una cosa: “ora che la Corte ha stabilito quanto abbiamo detto, lo Stato richiederà i soldi ai poveri proprietari dei mezzi storici (sotto i 30 anni) per il periodo che non hanno pagato?”.

Purtroppo credo proprio di sì.

N.V.